Sez. U, Sentenza n. 12392 del 20/11/1992 (Rv. 479635 - 01)
Agricoltura - Enti ed istituti agrari - In genere | Comunità montane - Rapporti di lavoro non sporadici né occasionali destinati alle finalità istituzionali dell'ente - Pubblico impiego - Configurabilità - Manualità delle mansioni, temporaneità dei rapporti, loro assoggettamento a disciplina di origine contrattuale e identità delle mansioni rispetto ai rapporti privatistici - Irrilevanza.
Agricoltura - Enti ed istituti agrari - In genere
Con riguardo a prestazioni lavorative, non meramente sporadiche od occasionali, rese a favore di una comunità montana in relazione alle finalità istituzionali di tale ente pubblico non economico, la configurabilità del rapporto di pubblico impiego (ai fini della devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) non trova ostacolo né nella manualità delle mansioni, né nella temporaneità dei rapporti e nel loro assoggettamento a disciplina sostanziale di origine contrattuale, restando altresì irrilevante la circostanza che le mansioni siano identiche a quelle proprie di rapporti di lavoro privatistici alle dipendenze di altri soggetti, tenuto conto che, in difetto di espressa qualificazione legislativa, la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dipende essenzialmente dalla qualità del datore di lavoro (ente pubblico non economico o meno), sicché le stesse prestazioni ben possono costituire contenuto, in un caso, di un rapporto pubblico e, in altro, di un rapporto privato.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)