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Sez. 3, Sentenza n. 2514 del 04/03/1995 (Rv. 490919 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490919-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La consulenza tecnica, che, in genere ha funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)