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Sez. 1, Sentenza n. 9499 del 23/09/1998 (Rv. 519077 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minore - Convenzione dll'Aja 25 Ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994 - Disciplina ex art. 13 - Ordine di rimpatrio del minore - Obbligatorietà - Deroghe - Sussistenza delle condizioni legittimanti la deroga - Onere probatorio a carico dell'opponentesi al rientro - Fonti di prova utilizzabili dal giudice - Limitazioni - Esclusione - Consulenza tecnica - Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Poteri del giudice - Potere di decidere sulla base di semplici informazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519077-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE

L'art 13 della Convenzione dell'Aja 25 Ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, introduce alcune deroghe al dovere dello Stato, che ne sia richiesto, di ordinare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, in caso di suo trasferimento illecito. L'onere di dimostrare la sussistenza di una delle circostanze previste dalla citata norma che legittimano la deroga è posto dallo stesso art. 13 a carico di colui che si oppone al rientro del minore. La predetta norma, peraltro, non autorizza alcuna limitazione delle fonti di prova fra le quali può essere annoverata anche la consulenza tecnica di ufficio, quando all'ausiliare del giudice sia demandato il compito di accertare un fatto per la cui percezione siano necessarie determinate cognizioni tecniche o specialistiche. Inoltre, nel procedimento di cui si tratta, al pari di quanto è previsto in relazione a tutti i procedimenti in camera di consiglio, il giudice può decidere sulla base di semplici "informazioni", senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate nel libro secondo del cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)