Sez. 3, Sentenza n. 11190 del 06/11/1998 (Rv. 520447 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni - Consulenze di parte - Autonoma rilevanza probatoria - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve in valutazioni tecniche ed in accertamento di situazioni di fatto tali da essere rilevabili solo con il ricorso a determinate condizioni tecniche. Per converso, le consulenze di parte costituiscono mere allegazioni difensive a contenuto tecnico prive di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutate devono per implicito essere ritenute come disattese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)