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Sez. 1, Sentenza n. 5046 del 13/07/2000 Cc. (dep. 07/09/2000) Rv. 217010 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti nel termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Atti già trasmessi al tribunale del riesame per precedente istanza di coindagato - Ritrasmissione degli atti - Necessità - Esclusione - Comunicazione tempestiva dell'avvenuta trasmissione in relazione ad altro indagato - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217010-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, l'art. 309 cod. proc. pen. (disponente che, in seguito alla presentazione di istanza d'esame, entro 5 giorni siano trasmessi al giudice dell'impugnazione a pena d'inefficacia dell'ordinanza che applica la misura, gli atti presentati al G.I.P. ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen.) non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato. (Fattispecie nella quale l'unico difensore degli indagati aveva presentato per ciascuno separate istanze di riesame, pur trovandosi essi nella stessa posizione processuale ed essendo stati eseguiti contestualmente i relativi provvedimenti coercitivi; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato che, pur essendo stati formati tre distinti fascicoli presso il tribunale del riesame, il difensore, avendo avuto cognizione degli atti relativi a uno di essi, non poteva non conoscere anche gli altri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)