Sez. L, Sentenza n. 11719 del 04/11/1991 (Rv. 474497 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Annullabilità del contratto collettivo | Contrasto con norma inderogabile di legge - Nullità - Sopravvenienza di nuova e sostitutiva norma derogabile - Efficacia della norma collettiva per il periodo successivo - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Annullabilità del contratto collettivo
La nullità della clausola di un contratto collettivo di lavoro, per contrasto con una disposizione inderogabile di legge che la sostituisce di diritto, sussiste fino a quando resta in vigore tale difforme disciplina legale e pertanto - essendo il contratto suddetto, come tutti quelli normativi, un contratto di durata la cui conformità a tale disciplina va apprezzata con riguardo all'intero lasso di tempo per il quale il primo è destinato ad avere esecuzione -, ove muti la norma imperativa, in relazione alla quale si verifica il suddetto contrasto, e, in luogo di essa, sopravvenga altra norma che ammetta la propria derogabilità ad opera dell'autonomia collettiva, la clausola contrattuale rispetto a questa difforme può spiegare interamente la propria efficacia con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova legge. (Principio applicato, nella specie, al caso di clausola nulla per contrasto col principio sancito dal vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., in tema di omnicomprensività della retribuzione computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, e considerata idonea ad escludere dalla base di computo del trattamento di fine rapporto taluni emolumenti di natura retributiva, con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, che nel dettare il nuovo testo dell'art. 2120 cod. civ., ammette la propria derogabilità ad opera della disciplina collettiva, nella parte concernente i criteri di determinazione della detta base di computo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)