Sez. L, Sentenza n. 5268 del 28/09/1988 (Rv. 459949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa non solo quando sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già impugnato in via principale ovvero contro un capo di sentenza che con esso sia in rapporto di dipendenza o di connessione, ma anche quando la soccombenza di una parte su una qualsiasi questione sostanziale o processuale sia superata ed assorbita dalla soccombenza dell'altra parte, e quest'ultima proponga l'impugnazione in via principale; in tal caso, infatti, riemerge l'interesse a proporre impugnazione incidentale al fine di evitare che l'eventuale accoglimento della impugnazione principale importi la soccombenza a suo carico esclusivo. (Conf 492/79, mass n 396611).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)