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Sez. 2, Sentenza n. 7069 del 27/12/1988 (Rv. 461236 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CARATTERE AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461236-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CARATTERE AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*

Conformemente all'origine storica ed alla ratio ispiratrice dell'art. 334 cod. proc. civ. - volta a rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte senza dover subire gli effetti della decadenza del diritto di impugnare o della propria acquiescenza - le parti contro le quali è stata proposta impugnazione o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., possono proporre impugnazione incidentale tardiva - come tale non soggetta ai termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - anche quando abbia carattere autonomo, in quanto non investe lo stesso capo (od altro capo inscindibilmente connesso o dipendente) già oggetto dell'impugnazione principale, non risultando, neppure dal dato letterale della norma, alcun limite (di carattere oggettivo) alla ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 6311/88, mass n 460653; (contra 5268/88, mass n 459949; (contra 2433/88, mass n 458200; (contra 2213/88, mass n 458033; (contra 318/88, mass n 456879).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)