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Sez. U, Sentenza n. 11795 del 11/12/1990 (Rv. 470115 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO - DIPENDENTI - INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO - MAGGIORE LIQUIDAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470115-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO - DIPENDENTI - INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO - MAGGIORE LIQUIDAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia, promossa dal dipendente degli ospedali riuniti di Bergamo, per conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità di fine servizio (nella specie, senza le decurtazioni di cui all'art. 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che detta indennità, pur avendo una funzione latamente previdenziale, integra componente della prestazione retributiva a carico del datore di lavoro, e, quindi, trova titolo nel rapporto d'impiego, e che, inoltre, tale rapporto ha natura pubblicistica, alla stregua della qualità di ente pubblico non economico spettante a detti ospedali riuniti. (V 3311/90, mass n 466764; (V 5568/88, mass n 460130; (V 4101/79, mass n 400605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 17 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)