Sez. L, Sentenza n. 6753 del 09/12/1982 (Rv. 424383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DURATA DEL COMPORTO NEL CASO DI PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO - USUFRUIBILITÀ DEL COMPORTO UN'UNICA VOLTA, EVENTUALMENTE PER SOMMATORIA DELLE ASSENZE, O CON DECORRENZA "EX NOVO" PER CIASCUN EPISODIO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DURATA DEL COMPORTO NEL CASO DI PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO - USUFRUIBILITÀ DEL COMPORTO UN'UNICA VOLTA, EVENTUALMENTE PER SOMMATORIA DELLE ASSENZE, O CON DECORRENZA "EX NOVO" PER CIASCUN EPISODIO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO - CRITERI.*
Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 secondo comma cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità cosiddetto periodo di comporto, va inteso anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità), ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il "comporto", ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo la questione diretta a stabilire, al fine della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ. (Conf 3420/82, mass n 421397; (Conf 4279/82, mass n 422254; (Conf 2967/82, mass n 420869; (Conf 619/82, mass n 418374; (Conf 708/82, mass n 418504; (Conf 765/81, mass n 411242; (Conf 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)