Sez. 3, Sentenza n. 516 del 22/01/1980 (Rv. 403903 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - CARATTERE NON CONTINUATIVO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI - IRRILEVANZA - MASSIMO GRADO DELLA VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI - NECESSITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - CARATTERE NON CONTINUATIVO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI - IRRILEVANZA - MASSIMO GRADO DELLA VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI - NECESSITA.*
La responsabilita di un insegnante per i fatti dannosi cagionati dagli allievi sottoposti alla sua sorveglianza non e esclusa dal carattere non continuativo ma saltuario ed occasionale dello affidamento degli alunni (avvenuto per supplenza del titolare della classe), permanendo in tal caso l'Obbligo della vigilanza, la quale, per quanto concerne in particolare le scuole elementari, deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori, come prescritto dall'art 350 RD 26 aprile 1928 n 1297. (V 2342/77, mass n 386057; (V 894/77, mass n 384500; (V 997/73, mass n 363395; (V 260/72, mass n 356078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1297 art. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)