Sez. F, Sentenza n. 36275 del 25/08/2016 Ud. (dep. 01/09/2016) Rv. 268097 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto - D.Lgs. n. 205 del 2010 - Depenalizzazione connessa all'introduzione del sistema SISTRI - Differimento disposto dal D.Lgs. n. 121 del 2011 - Natura innovativa della disposizione - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall'art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 35, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 36, Decreto Legisl. 07/07/2011 num. 121 art. 4 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)