Sez. 1, Sentenza n. 585 del 24/01/1980 (Rv. 403962 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - INVENZIONI INDUSTRIALI - ESTRINSECA ED INTRINSECA - NOZIONI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - INVENZIONI INDUSTRIALI - ESTRINSECA ED INTRINSECA - NOZIONI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti (novita estrinseca) e da esprimere un'attivita creativa dell'inventore, che non sia cioe semplice esecuzione di idee gia note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novita del risultato (novita intrinseca). L'accertamento del requisito della novita di un'invenzione brevettata, sia sotto il profilo estrinseco che sotto il profilo intrinseco, rientra nella Competenza esclusiva del giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita ove sia adeguatamente e correttamente motivato. (V 4129/76, mass n 382785; (V 4036/74, mass n 372636; (V 1317/73, mass n 363932).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2585, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)