Sez. 1, Sentenza n. 3932 del 05/07/1984 (Rv. 435893 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ - MODELLI DI UTILITÀ - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOVITÀ ESTRINSECA ED INTRINSECA - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - NOZIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ - MODELLI DI UTILITÀ - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOVITÀ ESTRINSECA ED INTRINSECA - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - NOZIONE.*
L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (novità intrinseca). Anche per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l'invenzione essa deve riguardare lo strumento, l'utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e la applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca dei modelli si presenta ed opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili ed oggetti già conosciuti ed utilizzati. Detta novità deve determinare un incremento di utilità valutabile in un significato quantitativo, che, in quanto tale, presuppone una qualità (invenzione) che permane nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali di base. (in applicazione del principio di cui alla massima è stata ritenuto corretta la decisione di merito che, sulla base di una analisi delle caratteristiche del dispositivo brevettato, del suo campo di applicazione e dei risultati industriali che è idoneo a determinare, ha escluso la sua collocazione fra le invenzioni, attribuendogli un'efficacia limitata ad imprimere maggiori comodità di impiego alle macchine tranciatrici già esistenti e normalmente impiegate per la lavorazione del legno, in quanto si tratta di dispositivo che rende più agevole l'operazione di affilatura e sostituzione della lama della macchina tranciatrice, sfruttando principi del tutto noti rispetto allo stato del progresso tecnico del momento). (Conf 585/80, mass n 403962, sulla prima parte; (Conf 2940/78, mass n 392372, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2585, Cod. Civ. art. 2592, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)