Sez. 1, Sentenza n. 7274 del 10/07/1999 (Rv. 528486 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Omessa liquidazione - Errore od omissione emendabile mediante la procedura di correzione - Esclusione - Impugnazione della sentenza - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
L'omessa liquidazione delle spese processuali non integra una omissione emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, perché la sentenza non è affetta da mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione, può essere emendata soltanto a seguito di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)