Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 24/01/2006 (Rv. 587838 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Normale proponibilità solo contro il ricorrente principale - Fondamento - Proponibilità nei confronti di altre parti - Normale esclusione - Eccezioni - Sussistenza di nesso di inscindibilità o di dipendenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. può essere esercitata solo contro la parte che, proponendo l'impugnazione principale abbia fatto sorgere l'interesse all'esercizio dell'impugnazione del destinatario dell'impugnazione principale stessa fino ad allora non coltivato, e non invece nei confronti di altre parti, salvo che rispetto alla loro posizione l'impugnazione concerna una causa che rispetto a quella oggetto dell'impugnazione principale si presenti legata da nesso di inscindibilità o di dipendenza, sì da determinare la necessità della congiunta trattazione di tutte le cause ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)