Sez. 2, Sentenza n. 1197 del 22/01/2010 (Rv. 611360 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella della domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Controversia in materia di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Appello incidentale tardivamente proposto dal chiamato in garanzia impropria in primo grado - Inammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dall'attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, sicché le due cause sono distinte e scindibili. Ne consegue - in sede di gravame relativamente a controversia nella quale la domanda principale si fondi sul titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. - che, ove l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti del chiamato in causa, in primo grado, per garanzia impropria (nella specie, a titolo di subappalto) e gli appelli proposti dagli altri convenuti nei confronti dell'originario attore siano stati notificati esclusivamente ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., è inammissibile l'appello incidentale tardivamente proposto dallo stesso chiamato in causa, giacché domanda principale e domanda di garanzia danno luogo a cause scindibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)