Sez. L, Sentenza n. 2076 del 05/04/1982 (Rv. 419939 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni previsto dallo art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., per la notifica allo appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non riguarda la proposizione dell'impugnazione, che si realizza con il solo deposito del ricorso in cancelleria; detto termine, perciò, non ha carattere perentorio e la sua inosservanza non comporta giuridiche conseguenze, dato che la legge non commina per essa alcuna decadenza, sempreché resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione perché egli possa apprestare la sua difesa. (Conf 5068/80, mass n 408921; (Conf 4304/78, mass n 393964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)