Sez. L, Sentenza n. 8259 del 28/07/1995 (Rv. 493464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese nella disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese industriali - Attività ausiliarie di quelle industriali - Rilevanza - Attività di un istituto per l'istruzione professionale dei lavoratori edili - Carattere ausiliario di quella industriale - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, il cui art. 49 ha introdotto una nuova disciplina della materia, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195 comma primo, n. 5, cod. civ., richiamato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44, sono tutte quelle che direttamente o indirettamente agevolano l'attività delle imprese industriali e che rispetto a queste hanno una funzione complementare, senza che sia necessario un concreto collegamento tra l'ente o l'impresa ausiliaria e la singola impresa industriale, giacché l'ausiliarietà va giudicata in astratto. Ne consegue che l'attività di un istituto per l'istruzione professionale dei lavoratori edili deve essere considerata attività ausiliaria di quella industriale diretta a produrre costruzioni, atteso che l'addestramento professionale dei lavoratori dell'edilizia agevola obiettivamente, benché indirettamente, le imprese edilizie in genere, facilitando l'assunzione dei lavoratori addestrati e contribuendo così all'incremento dell'attività svolta dalle imprese stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2159 com. 1 n. 5, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)