Sez. L, Sentenza n. 7767 del 23/08/1996 (Rv. 499318 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese nella disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese industriali - Attività ausiliarie di quelle industriali - Caratteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195, comma primo, n. 5, cod. civ., richiamato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, sono quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'obiettiva agevolazione di altre attività; ne consegue che l'impresa esercente attività ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi - la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese - se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)