Sez. 5, Sentenza n. 342 del 11/01/2006 (Rv. 586925 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa di una società commerciale - Omessa comunicazione all'ufficio delle imposte - Notificazione di un atto - Presso la sede conosciuta, nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale - Validità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO
Ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione degli avvisi di accertamento tributari e degli altri atti (nella specie, un avviso di liquidazione dell'INVIM) ad una società commerciale, che abbia omesso di dare comunicazione all'ufficio delle imposte, ai sensi del secondo comma del precedente art. 36, della variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa - variazione che ha effetto solo dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della relativa comunicazione -, è validamente eseguita presso l'unica sede conosciuta, nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)