Sez. 1, Sentenza n. 13250 del 27/11/1999 (Rv. 531565 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Con corresponsione di anticipo salvo conguaglio ex legge n. 385 del 1980 - Contratto di diritto pubblico - Configurabilità - Prezzo - Determinazione - Misura legale dell'indennità di esproprio - Natura del suolo - Individuazione - Criteri - Qualificazione adottata dalle parti nel contratto - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971, integra un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa, secondo la normativa vigente al momento della procedura ablativa, e, per essi, alla natura del suolo espropriando. Ne deriva che nell'ipotesi che la cessione, stipulata nel vigore della legge n. 385 del 1980, contenga la clausola di previsione del conguaglio del prezzo, e che all'area ceduta debba essere riconosciuta legale possibilità edificatoria, in quanto destinata ad insediamenti produttivi dallo strumento urbanistico generale vigente, non può attribuirsi rilievo ai fini della integrazione del prezzo, alla espressione " terreno agricolo", adottata dalle parti nell'atto di cessione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)