Sez. U, Sentenza n. 2955 del 07/05/1981 (Rv. 413501 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA ITALIANA - DOMANDA DI CONDANNA DI UNA SOCIETA STRANIERA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO, IN FORZA DI UN NEGOZIO RICOGNITIVO DEL RELATIVO DEBITO STIPULATO ALL'ESTERO E DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA DI UN PATTO PER ARBITRATO ESTERO E DEL LODO RESO IN SUA ATTUAZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - FONDAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA ITALIANA - DOMANDA DI CONDANNA DI UNA SOCIETA STRANIERA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO, IN FORZA DI UN NEGOZIO RICOGNITIVO DEL RELATIVO DEBITO STIPULATO ALL'ESTERO E DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA DI UN PATTO PER ARBITRATO ESTERO E DEL LODO RESO IN SUA ATTUAZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - FONDAMENTO.*
La domanda, con cui il fallimento di una societa italiana chiede la condanna di una societa straniera al pagamento di una somma di denaro, in forza di negozio ricognitivo del relativo debito stipulato all'estero, ed inoltre, quale mezzo al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto e di paralizzare possibili eccezioni avversarie, circa l'Estinzione del debito stesso chiede l'accertamento dell'inefficacia di un patto per arbitrato estero e del lodo reso in sua attuazione, in quanto ratificante una cessione di credito in favore di detta societa straniera con conseguente compensazione della pretesa creditoria dedotta in giudizio, spetta alla cognizione del giudice italiano, atteso che, per quanto riguarda l'istanza principale, trova applicazione il criterio di collegamento dell'art 4 n 2 cod proc civ, vertendosi in tema di obbligazione da eseguirsi nel territorio dello stato (art 1182 terzo comma cod civ), e che, per quanto riguarda le ulteriori richieste, e operante il criterio di collegamento del n 3 del medesimo articolo, il quale, contemplando la 'domanda connessa con altra pendente davanti al giudice italianò, va inteso riferito ad ogni domanda, ancorche introdotta contestualmente con quella principale, legata da vincolo di connessione secondo gli artt 31 - 36 cod proc civ, inclusa, pertanto, quella che investa questioni pregiudiziali, ne sia o meno richiesta la soluzione con autorita di giudicato (art 34 cod proc civ). (V 3544/76, mass n 382300; (V 3790/75, mass n 377996).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)