Sez. L, Sentenza n. 394 del 23/01/1990 (Rv. 464953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - SINGOLE ARTICOLAZIONI DELL'IMPRESA - RILEVANZA - ESTREMI - SINGOLE UNITÀ NON RAGGIUNGENTI IL LIMITE DI LAVORATORI EX ART. 35 STATUTO LAVORATORI - SOMMA DEI DIPENDENTI DI CIASCUNA UNITÀ NON COMPRESE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLO STESSO COMUNE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - SINGOLE ARTICOLAZIONI DELL'IMPRESA - RILEVANZA - ESTREMI - SINGOLE UNITÀ NON RAGGIUNGENTI IL LIMITE DI LAVORATORI EX ART. 35 STATUTO LAVORATORI - SOMMA DEI DIPENDENTI DI CIASCUNA UNITÀ NON COMPRESE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLO STESSO COMUNE - INAMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'art. 18 della stessa legge, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, si applica soltanto a ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese industriali o commerciali che occupi almeno sedici dipendenti nonché alle imprese predette che, indipendentemente dalle loro articolazioni, occupino almeno sedici dipendenti nell'ambito dello stesso comune; pertanto, mentre - con riferimento alla prima previsione - non è necessario che la singola articolazione dell'impresa abbia una propria indipendenza tecnica od amministrativa, rilevando invece autonomamente anche la piccola unità che svolga un'attività produttiva diversa da quella delle altre unità e sia da queste geograficamente distinta, è in ogni caso da escludere che, ove le singole unità produttive dell'impresa non raggiungano il limite massimo anzidetto, possa - in relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 35 - operarsi la somma dei dipendenti occupati presso ciascuna di tali unità, ove le medesime non siano comprese nell'ambito territoriale dello stesso comune. (V 7053/87, mass n 455219; (V 5050/85, mass n 442368; (Conf 5943/83, mass n 430773).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)