Sez. L, Sentenza n. 5943 del 12/10/1983 (Rv. 430773 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (COSIDDETTA TUTELA REALE) - CAMPO DI APPLICAZIONE - UNITÀ PRODUTTIVE NON RAGGIUNGENTI IL LIMITE DI DIPENDENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (COSIDDETTA TUTELA REALE) - CAMPO DI APPLICAZIONE - UNITÀ PRODUTTIVE NON RAGGIUNGENTI IL LIMITE DI DIPENDENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'art. 18 della stessa legge, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, si applica soltanto a ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese industriali o commerciali che occupi almeno sedici dipendenti nonché alle imprese predette che, indipendentemente dalle loro articolazioni, occupino almeno sedici dipendenti nello ambito dello stesso comune. Pertanto, mentre - con riferimento alla prima previsione - non è necessario che la singola articolazione dell'impresa abbia una propria indipendenza tecnica od amministrativa, rilevando invece autonomamente anche la piccola unità che svolga un'attività produttiva diversa da quella delle altre unità e sia da queste geograficamente distinta, è in ogni caso da escludere che, ove le singole unità produttive dell'impresa non raggiungano il limite massimo anzidetto, possa - in relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 35 - operarsi la somma dei dipendenti occupati presso ciascuna di tali unità, ove le medesime non siano comprese nell'ambito territoriale dello stesso comune. (V 5058/78, mass n 394815; (V 152/75, Corte cost.; (V 55/74, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)