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Sez. 4 - , Sentenza n. 24897 del 18/05/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281488 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Contravvenzioni - Omessa riduzione della metà della pena non dedotta in sede di impugnazione – Ricorso per cassazione – Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281488-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

È ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della "lex mitior".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)