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Sez. 4 - , Sentenza n. 6510 del 27/01/2021 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 280946 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Contravvenzioni - Omessa riduzione della metà della pena non dedotta in sede di impugnazione – Ricorso per cassazione – Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280946-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di giudizio abbreviato, l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur essendo applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge, non vertendosi in un'ipotesi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)