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Sez. 4 - , Sentenza n. 5034 del 15/01/2019 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275218 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità alle fattispecie anteriori - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275218-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)