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Sez. 1, Sentenza n. 15594 del 11/12/2000 (Rv. 542572 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Deduzione di "danno maggiore" ex art. 1224 cod. civ. - Prova - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Presunzione di ricorso al credito - Ammissibilità - Prova contraria della specifica e permanente sufficienza dell'autofinanziamento - Liquidazione del maggior danno - Limiti - Fattispecie in tema di pagamento di farmaci forniti in favore di USL.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542572-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di risarcimento, ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., del "maggior danno" che il creditore, il quale abbia la qualità di imprenditore commerciale (nella specie, titolare di farmacia che abbia fornito farmaci in favore di una USL), deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, la presunzione di ricorso al credito da parte dello stesso si connette alla normalità del finanziamento, salvo che non si provi la specifica e permanente sufficienza dell'autofinanziamento, pur in presenza di ritardi considerevoli nell'adempimento di obblighi solutori di consistenti somme da parte del debitore, solo in tal caso dovendosi limitare la liquidazione del maggior danno alla sola perdita del differenziale dei frutti ed interessi attivi rispetto all'interesse legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)