Sez. 1, Sentenza n. 9660 del 03/10/1997 (Rv. 508509 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria - Rilevanza - Prova del danno - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno, a norma dell'art. 1224 cod. civ., non è implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, occorrendo invece la prova da parte del creditore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, anche se a tal fine è utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)