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Sez. 1, Sentenza n. 9660 del 03/10/1997 (Rv. 508509 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria - Rilevanza - Prova del danno - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508509-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno, a norma dell'art. 1224 cod. civ., non è implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, occorrendo invece la prova da parte del creditore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, anche se a tal fine è utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)