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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 134 del 1977

Decisione
decisa il 1977-07-04, depositata il 1977-07-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:134
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8945

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (in relazione all'art. 2 del cod. pen.)
  • Ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie
  • Assunta violazione dell'art. 3 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2 cod. pen., in quanto la Corte ha più volte, e da ultimo con ord. n. 231 del 1976, dichiarato infondata la stessa questione proposta negli stessi termini.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice penale, promossi dal tribunale di Como con ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 (nn. 294-312, 336-342, 424, 364 e 365, 448 e 450, 455-457, 487 reg. ord. 1976) e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151, 177, 164, 218, 232 e 246 dell'anno 1976. Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
punto 1
ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del codice penale;
punto 2
considerato che la questione sollevata dal tribunale di Como è stata più volte sottoposta all'esame di questa Corte che la ha ritenuta non fondata e, da ultimo, manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 1976;
punto 3
considerato altresì che nelle ordinanze indicate in epigrafe non vengono addotti nuovi argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della detta questione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie) in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe dal Tribunale di Como. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze