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Sez. 2, Sentenza n. 4086 del 09/05/1997 (Rv. 504189 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE | Azione ex art. 844 cod. civ. - Natura "reale" della stessa e sua riconducibilità fra le "azioni negatorie" - Conseguenze - Esperibilità anche nei confronti del locatario - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504189-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE

L'azione tendente a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. ha carattere reale e rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà, le quali mirano a far dichiarare e sanzionare non soltanto l'inesistenza di vere e proprie servitù vantate sul fondo dell'attore, ma anche a far accertare in senso più ampio l'inesistenza di qualsiasi diritto ed inoltre l'illegittimità di turbative e molestie in danno del fondo stesso, al fine di conseguire la cessazione di queste ultime. Pertanto, in caso di turbative e molestie consistenti in immissioni intollerabili, l'azione volta a farle cessare può essere esperita nei confronti sia del proprietario dell'immobile, sia dell'autore materiale delle stesse e, quindi, anche nei confronti del locatario dell'immobile dal quale provengano le immissioni, allorquando solo allo stesso debba essere imposto un "facere" od un "non facere", suscettibile in caso di diniego di esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)