Sez. L, Sentenza n. 2040 del 22/03/1986 (Rv. 445241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CRITERI - OBBLIGO DI UTILIZZAZIONE DEI MINIMI SALARIALI - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CRITERI - OBBLIGO DI UTILIZZAZIONE DEI MINIMI SALARIALI - INSUSSISTENZA.*
Il giudice del merito, ai fini della retribuzione sufficiente (art. 36 cost. E 2099 cod. civ.) non è obbligato a servirsi, come parametro, dei minimi salariali, anche se essi rappresentano un più qualificato indice del mercato del lavoro, ma deve, nella sua decisione, fornire una congrua motivazione, scevra di errori di diritto, circa gli elementi alla cui stregua ha ritenuto la adeguatezza di un determinato livello retributivo alla qualità e quantità del lavoro prestato. (V 3086/84, mass n 435127; (V 6403/83, mass n 431136).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)