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Sez. L, Sentenza n. 1622 del 16/02/1998 (Rv. 512669 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Dipendenti esattoriali - Accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Azione giudiziale per il riconoscimento del diritto al mantenimento del rapporto di lavoro da parte del nuovo concessionario del servizio - Eccezione di inopponibilità ex art. 2909 cod. civ. del giudicato formatosi con il precedente concessionario - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512669-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Nel giudizio promosso da un lavoratore contro il nuovo concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ovvero contro il soggetto designato commissario governativo per la gestione del medesimo servizio, per far valere il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro a norma degli artt. 122 e 24, terzo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, non è giustificata l'eccezione del convenuto relativa alla inopponibilità nei suoi confronti (a norma dell'art. 2909 cod. civ., stante la non dipendenza della posizione del nuovo titolare del servizio da quella del precedente titolare) del giudicato formatosi nei confronti del precedente esattore circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto il nuovo giudizio trova giustificazione proprio nella mancata estensione degli effetti del precedente giudicato nei confronti del nuovo titolare della gestione. (Nella specie l'interessato, già assunto a termine dal precedente concessionario, aveva visto riconosciuti, con sentenza confermata dalla S.C. prima del subentro della nuova gestione commissariale, la nullità della clausola appositiva del termine e il diritto alle retribuzioni fino alla ripresa del servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 24 com. 3 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)