Sez. L, Sentenza n. 1230 del 17/02/1996 (Rv. 495887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Durata del periodo di comporto - Norme contrattuali che distinguono tra infortuni sul lavoro e malattie comuni - Giudicato tra lavoratore ed INAIL sull'indennizzabilità dell'infortunio - Opponibilità al datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
Il giudicato intervenuto tra un lavoratore e l'INAIL circa la qualificabilità come infortunio sul lavoro di un determinato evento non spiega efficacia, di per sè, nei rapporti tra il lavoratore stesso e il datore di lavoro, ai fini della determinazione della durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in relazione all'assenza dovuta alle conseguenze del medesimo evento, data l'autonomia delle posizioni giuridiche dell'istituto assicuratore e del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile la disciplina contrattuale relativa agli infortuni sul lavoro e non quella concernente le malattia comuni, per la ritenuta efficacia soggettiva potenzialmente illimitata del precedente giudicato, e - ricordato che secondo il contratto collettivo doveva intendersi "per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall'istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge" - ha previsto il riesame da parte del giudice di rinvio della legittimità del licenziamento alla luce, tra l'altro, delle disposizioni del contratto collettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)