Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 18/06/1990 (Rv. 467813 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO AI TERZI) - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA CURATELA FALLIMENTARE - CESSIONE DI CREDITO EFFETTUATO DAL FALLITO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA - PRECEDENTE GIUDICATO CIRCA LA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - EFFICACIA RIFLESSA - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO AI TERZI) - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA CURATELA FALLIMENTARE - CESSIONE DI CREDITO EFFETTUATO DAL FALLITO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA - PRECEDENTE GIUDICATO CIRCA LA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - EFFICACIA RIFLESSA - ESCLUSIONE.*
La cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, come affermazione oggettiva di verità nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al relativo giudizio, non può essere invocata quando il terzo sia titolare di diritti autonomi, che cioè trovano titolo in un rapporto diverso rispetto a quello sul quale si è formato il giudicato medesimo. Tale efficacia riflessa non ricorre nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 64 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, diretto ad ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa di una cessione di credito effettuata dal fallito, in relazione allo accertamento, contenuto in un giudicato, della titolarità di detto rapporto obbligatorio, attesa la piena autonomia ed indipendenza del diritto fatto valere dalla curatela rispetto alla questione della titolarità del rapporto predetto. (V 4605/88, mass n 459498; (V 7375/86, mass n 449426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)