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Sez. 2, Sentenza n. 23924 del 27/12/2012 (Rv. 624664 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI | Bene di proprietà esclusiva destinato ad alloggio del portiere in edificio condominiale - Obbligazione di pagamento del corrispettivo a carico del condominio - Prescrizione - Termine breve di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624664-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI

Il compenso dovuto dal condominio ai proprietari di un alloggio costituente pertinenza destinata al servizio delle unità abitative condominiali, in quanto adibito allo svolgimento del servizio di portierato, deriva la propria "causa debendi" da un rapporto obbligatorio analogo a quello di locazione, essendo, al pari di questo, a causa onerosa e giustificato da uno scambio periodico tra godimento del bene e corrispettivo in denaro. Ne consegue che il credito pecuniario derivante da tale rapporto si prescrive nel termine previsto, a norma dell'art. 2948, n. 3, cod. civ., per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117 n. 2, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2948 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)