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Sez. L, Sentenza n. 13011 del 23/11/1999 (Rv. 531438 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Contribuzione obbligatoria per i soci lavoratori - Corresponsione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531438-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del R.D. n. 1422 del 1924, le società cooperative devono corrispondere i contributi obbligatori per i soci lavoratori, la cui attività, pur non dando luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, sia assimilabile sotto il profilo contributivo a quella del lavoratore subordinato (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva omesso di accertare se l'attività lavorativa del socio, cui si riferiva la pretesa contributiva dell'INPS, fosse di tipo professionale autonomo, così come dedotto dalla società).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)