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Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 03/09/1984 (Rv. 436649 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - PREVISIONE - CONTRATTO DELLA RINNOVAZIONE TACITA IN MANCANZA DI DISDETTA ENTRO UN CERTO TERMINE ANTERIORE ALLA SCADENZA - INTERVENTO DI UN PROVVEDIMENTO DI PROROGA E SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SCADENZA AD EPOCA SUCCESSIVA A QUELLA PATTIZIA - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO NEL REGIME VINCOLISTICO - CONSEGUENZE - SANZIONE DI INEFFICACIA PER LA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436649-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - PREVISIONE - CONTRATTO DELLA RINNOVAZIONE TACITA IN MANCANZA DI DISDETTA ENTRO UN CERTO TERMINE ANTERIORE ALLA SCADENZA - INTERVENTO DI UN PROVVEDIMENTO DI PROROGA E SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SCADENZA AD EPOCA SUCCESSIVA A QUELLA PATTIZIA - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO NEL REGIME VINCOLISTICO - CONSEGUENZE - SANZIONE DI INEFFICACIA PER LA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - OPERATIVITÀ.*

Nel caso di locazione a tempo determinato, per cui sia prevista la rinnovazione tacita in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza convenuta, la relativa sottoposizione a proroga legale, a seguito di sopravvenuto provvedimento autoritativo (nella specie: legge 2 dicembre 1971 n. 1115) che sposti la data di scadenza ad epoca successiva a quella pattiziamente stabilita, ne comporta l'attrazione nel regime vincolistico e la prosecuzione per effetto dei succedentisi provvedimenti di proroga, con esclusione di ogni rinnovazione per mancata disdetta. Pertanto, per un tale rapporto opera la sanzione di inefficacia della clausola di adeguamento del canone comminata dall'art. 1, quarto comma, del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 limitatamente ai contratti di locazione soggetti a proroga legale. (V 5857/82, mass n 423600; (V 1650/81, mass n 412317; (V 3112/68, mass n 336010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)