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Sez. L, Sentenza n. 2775 del 30/04/1985 (Rv. 440550 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE TELEFONICO STATALE - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA - RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - INPS.*
Stato
decisa il 1985-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440550-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE TELEFONICO STATALE - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA - RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - INPS.*

In virtù dell'art. 36 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450 (concernente il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) e a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, la cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita con d.l.C.P.S. 22 gennaio 1947 n. 134, è divenuta sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria i.N.P.S., con la conseguenza che l'attribuzione a tale cassa dei contributi comunque acquisiti in precedenza nell'Assicurazione obbligatoria i.N.P.S. da essa assorbita esclude - anche alla stregua del generale divieto di cumulo, ai sensi del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, di prestazioni a carico di due sistemi previdenziali a carattere obbligatorio - che i contributi anzidetti siano utilizzabili, oltre che presso la menzionata cassa, anche presso la precedente Forma di Assicurazione all'i.N.P.S.. (V 5363/83, mass n 430285; (V 5896/81, mass n 416648; (V 5896/81, mass n 436649).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38 com. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 22/01/1947 num. 134, Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)