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Sez. L, Sentenza n. 8201 del 27/07/1995 (Rv. 493448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti di commercio - Trattamento pensionistico gravante sul fondo gestito dall'ENASARCO - Carattere integrativo della pensione INPS - Configurabilità - Natura previdenziale ed assistenziale - Esclusione - Conseguenze - Meccanismi sostitutivi "ex post" - Inammissibilità - Principio di automaticità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco, ed introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo successivamente (in forza della legge 22 luglio 1966, n. 613, del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 e della legge 2 febbraio 1973, n. 12) divenuto integrativo nei confronti della pensione INPS, non ha perciò acquistato natura di previdenza ed assistenza sociale, trattandosi, nei due casi, di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi. Ne consegue che in tale sistema non sono ammissibili meccanismi sostitutivi "ex post", quali i versamenti effettuati dopo la cessazione del contratto di agenzia, o tardivamente, per ovviare all'inadempimento del preponente, né possono sorgere obblighi dell'Enasarco per effetto del versamento dei contributi, prima della data di ricezione di questi, la cui materiale disponibilità condiziona l'erogazione delle prestazioni dovute, restando inoltre escluso che alle stesse si estenda il principio di automaticità stabilito dall'art. 2116 cod. civ. data la diversità del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, DM Lavoro e previdenza sociale 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758, Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)