Sez. L, Sentenza n. 2760 del 13/03/1998 (Rv. 513654 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti della SIAE - Contribuzione presso l'Enasarco - Diritto al trattamento pensionistico - Mancata iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - Irrilevanza - Salvaguardia della relativa posizione previdenziale ex art. 2, comma terzo, D.L. n. 510 del 1996 - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
L'agente mandatario della SIAE (Società italiana autori ed editori) in cui favore siano stati versati i contributi all'Enasarco (il cui trattamento previdenziale, istituito in attuazione degli accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, ha assunto natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito dalla legge 22 luglio 1966 n. 613, in base a quanto previsto dall'art. 29, comma secondo, di questa legge) ha diritto, nel concorso dei previsti requisiti, alla relativa pensione di anzianità anche se non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, poiché non sussiste alcuna correlazione tra questa iscrizione e quella all'Enasarco, come del resto confermato dall'art. 2, comma terzo, del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608, che, senza richiedere l'iscrizione degli interessati a detto ruolo, prevede la salvaguardia delle posizioni assicurative costituite dalla S.I.A.E. in favore dei propri mandatari presso l'Enasarco in atto alla data del 30 giugno 1983. (Fattispecie relativa a contribuzione per il periodo 1966 - 1986).
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 29, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1985 num. 204 art. 9, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)