Sez. 6, Sentenza n. 49609 del 18/11/2015 Cc. (dep. 16/12/2015) Rv. 265699 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Presentazione dell'atto - Utilizzo del servizio postale - Ammissibilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta anche a mezzo del servizio postale, giacché, in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., è utilizzabile qualsiasi modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, è idonea allo scopo di garantire che esso pervenga al P.M. destinatario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)