Sez. L, Sentenza n. 3762 del 19/06/1982 (Rv. 421719 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - SOPRAVVENUTA MANCANZA - CONSEGUENZE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - SOPRAVVENUTA MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Anche quando nel fatto dedotto in giudizio sia ravvisabile un reato perseguibile d'ufficio, la cui cognizione in Sede penale influisca sulla decisione della controversia, il giudice civile, una volta venute meno la ragione della sospensione del giudizio civile e la pregiudizialità del procedimento penale, per fatti estintivi o comunque conclusivi dello stesso, riacquista - ove manchi una pronuncia penale facente stato sul fatto e sulla responsabilità a norma degli artt. 25, 27 e 28 cod. proc. pen. - pienezza di poteri in ordine all'accertamento e alla qualificazione del fatto stesso ai fini della risoluzione della causa di cui è investito. (V 3593/79, mass n 400003; (V 2243/79, mass n 398594).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)