diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2243 del 21/04/1979 (Rv. 398594 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ED ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398594-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ED ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI.*

Il proscioglimento per Estinzione del reato per amnistia, prescindendo dall'accertamento dei fatti, non pregiudica in alcun modo gli interessi civili del danneggiato, in quanto il giudice civile, adito per le restituzioni e il risarcimento del danno, conserva piena ed autonoma facolta non solo di ricostruire il fatto, ma anche di accertare, agli effetti dell'art 2059 cod civ, se in essi ricorrano gli elementi costitutivi del reato, salvo che lo accertamento del giudice penale sia stato necessario per la applicazione dell'amnistia, conseguente all'esclusione di circostanze aggravanti ovvero al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)