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Sez. 1, Sentenza n. 638 del 13/03/1970 (Rv. 345809 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI TRA I COMPONENTI DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA RIPARTIZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SEGUENTE SENTENZA DI MERITO - CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CON I MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345809-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI TRA I COMPONENTI DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA RIPARTIZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SEGUENTE SENTENZA DI MERITO - CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CON I MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*

La Competenza attribuita a ciascun organo giurisdizionale non e suscettibile di ulteriori frazionamenti nell'ambito dello stesso ufficio e tra i componenti di questo, per cui lo stabilire se un provvedimento debba essere reso dal giudice preposto all'istruzione della causa ovvero dal capo dell'ufficio giudiziario, attenendo alla ripartizione di attribuzioni tra organi del medesimo giudice, non costituisce una questione di Competenza nei termini dell'art 42 cod proc civ. conseguentemente la eventuale violazione della suddetta ripartizione in tema di attribuzioni puo farsi valere solo con i normali mezzi di impugnazione della sentenza che pronuncia sul merito, e non gia con il regolamento di Competenza. (Conf 2064-66, massima n 324015 V 1271-69, massima n 339915).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)