Sez. 2, Ordinanza n. 16960 del 25/07/2006 (Rv. 592116 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Identità delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui il giudice "a quo" aveva sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. la causa promossa dal proprietario e conduttore di un immobile che lamentava il mancato godimento di un cortile comune nei confronti del conduttore dell'immobile confinante, in ragione della pendenza, in grado di appello, della causa con cui il proprietario di quest'ultimo aveva chiesto che fosse dichiarata l'esclusiva proprietà di detto cortile per intervenuta usucapione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)