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Sez. 3, Sentenza n. 1719 del 11/04/1989 (Rv. 462452 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462452-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ESTREMI - FATTISPECIE.*

La sospensione necessaria del processo prevista dall'art. 295, cod. proc. civ. deve essere disposta soltanto quando la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione dipende la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge ovvero ne costituisca l'indispensabile antecedente logico- giuridico, il cui accertamento venga postulato con autorità di giudicato. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso il carattere pregiudiziale della causa promossa da un terzo per l'usucapione di un fondo riguardo alla controversia di rilascio del fondo medesimo proposta dall'attuale proprietario contro il detentore senza titolo, che assumeva di averlo avuto in locazione dal terzo usucapiente. La suprema Corte ha confermato la pronuncia, ribadendo il principio di cui alla massima). (Conf 1408/83, mass n 426229; (Conf 707/82, mass n 418502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)