Sez. L, Sentenza n. 2172 del 12/05/1989 (Rv. 462732 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO - SVOLGIMENTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - LAVORO NORMALE CON TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE - CONFIGURABILITÀ - INCLUSIONE DI TALE TRATTAMENTO NELLA BASE DI CALCOLO DELLE COSIDDETTE COMPETENZE INDIRETTE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO - SVOLGIMENTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - LAVORO NORMALE CON TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE - CONFIGURABILITÀ - INCLUSIONE DI TALE TRATTAMENTO NELLA BASE DI CALCOLO DELLE COSIDDETTE COMPETENZE INDIRETTE - NECESSITÀ.*
Il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici - per il quale l'art. 2108 cod. civ., a differenza del lavoro notturno occasionale, non prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad erogare alcuna maggiorazione della retribuzione, dimostrando così di considerarlo di identica natura al lavoro diurno - rappresenta lavoro normale, in quanto espletato sistematicamente in luogo di quello diurno; pertanto, l'eventuale maggiorazione prevista (come trattamento di miglior favore) dal contratto collettivo o individuale quale compenso per la maggiore penosità di tale tipo di prestazione si ingloba e si identifica con la normale retribuzione, stante la ordinarietà della prestazione notturna, con la conseguenza che, ove la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento, come base di calcolo di istituti indiretti, alla retribuzione normale, in essa deve comprendersi anche il compenso per il lavoro notturno svolto in regolari turni periodici. (V 2867/88, mass n 457276; (V 900/88, mass n 458461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)