Sez. L, Sentenza n. 900 del 01/02/1988 (Rv. 457276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - PRESTAZIONE SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - COMPENSO - INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE BASE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - PRESTAZIONE SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - COMPENSO - INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE BASE.*
La maggiorazione del lavoro notturno compreso in regolari turni periodici non ha carattere accidentale bensì fa parte della retribuzione globale di fatto e cioè dell'insieme di elementi principali ed accessori, normali e costanti, corrisposti in concreto al lavoratore, atteso che - rispetto alla detta prestazione lavorativa, caratterizzata nel suo insieme da una periodica e regolare alternanza di lavoro notturno e diurno, secondo un piano prestabilito dall'imprenditore - tale maggiorazione costituisce un elemento normale e costante della retribuzione complessiva dovuta al lavoratore ed in quanto tale va computata ai fini della retribuzione feriale e di altre indennità di natura retributiva (nella specie: indennità di anzianità, indennità di malattia, tredicesima mensilità, trattamento per festività) nelle ipotesi in cui il contratto o la legge facciano riferimento alla retribuzione globale di fatto. (V 7699/87 mass n 455573; (V 3153/87 mass n 452241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)